Armi ereditate: le regole per la successione
Sebbene le armi facciano parte dell’asse ereditario insieme agli altri beni, esistono alcune prescrizioni specifiche da seguire per evitare il rischio di commettere illeciti. Numerose sentenze della Corte di Cassazione offrono chiarimenti, poiché la materia non è tra le più semplici. Vediamo quindi come si gestisce la successione delle armi del defunto.
Chiunque entri in possesso di un’arma è tenuto per legge a denunciarne il possesso all’autorità entro 72 ore. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la morte del proprietario non costituisce un’eccezione a questa regola. Di conseguenza, gli eredi o i chiamati all’eredità che entrano in possesso dell’arma devono adempiere a questo obbligo.
È importante sottolineare che l’obbligo di denuncia scatta con la mera “disponibilità materiale” di armi e munizioni, indipendentemente dall’accettazione formale dell’eredità o dalla sua divisione. La denuncia può essere effettuata:
- Presso l’ufficio di pubblica sicurezza competente per territorio.
- Al comando locale dell’Arma dei Carabinieri.
- Presso la questura competente territorialmente.
- Tramite una comunicazione inviata per posta elettronica certificata (PEC) a uno dei destinatari sopra indicati.
Alla denuncia iniziale, è consigliabile allegare la denuncia fatta dal defunto, se disponibile, insieme al certificato di morte e all’eventuale rinuncia all’eredità da parte di altri soggetti chiamati o all’accordo sulla ripartizione. In mancanza di questi documenti, le armi devono essere denunciate in comproprietà. Chi possiede altri armamenti deve includere anche le denunce precedenti.
Le modalità con cui si entra in possesso dell’arma o delle munizioni non influenzano l’obbligo di denuncia, né il fatto che il defunto avesse già denunciato le armi. Chi non effettua questa procedura può essere accusato di detenzione abusiva, rischiando:
- arresto da 3 a 12 mesi o una multa fino a 321 euro se le armi sono detenute.
- arresto fino a 2 mesi o una multa fino a 258 euro se si sa che le armi si trovano in casa.
È importante sottolineare che la denuncia alle autorità non è collegata alla dichiarazione delle armi ai fini ereditari; si tratta di due adempimenti distinti e non intercambiabili.
Anche gli eredi che possiedono un porto d’armi valido devono comunque denunciare gli armamenti, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione. In questo caso, devono seguire le regole previste dalla licenza per l’eventuale trasporto di armamenti e munizioni, ad esempio dalla casa del defunto alla propria abitazione.
Se gli eredi non possiedono un porto d’armi o se la licenza non consente il trasporto degli armamenti fuori casa, devono richiedere il nulla osta in questura. Questo permesso, valido per 30 giorni, permette di detenere e trasportare le armi nel tragitto necessario.
Le armi del defunto, come tutti gli altri beni ereditari, diventano comproprietà degli eredi, proporzionalmente alle quote di ciascuno stabilite dalla legge o dal testamento. Se più di un erede ha accettato l’eredità, la divisione delle armi deve avvenire con l’accordo comune di tutti i soggetti, o può essere stabilita dal tribunale su richiesta degli interessati.
Nel caso in cui si ricorra alla decisione del tribunale, di solito si procede con la vendita dei beni e la suddivisione del ricavato pro quota, una soluzione spesso poco conveniente, soprattutto per le armi e munizioni, a meno che nessuno degli eredi sia interessato a detenerle.
Gli eredi possono anche optare per la rinuncia alle armi e consegnarle per la rottamazione presso l’ufficio competente territorialmente.
Un’alternativa alla vendita o rottamazione è la disattivazione degli armamenti, che le rende inoffensive. Questo processo può essere richiesto alla Questura competente e deve essere effettuato da un soggetto autorizzato, che rilascia anche il relativo certificato di disattivazione. In questo modo questi strumenti di difesa, che possono avere un valore affettivo, possono essere conservate in sicurezza.
Infine, se le armi erano già disattivate e dotate della relativa certificazione, non sono necessari né la denuncia né il nulla osta (o porto d’armi).