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Lavoro

Ispezioni sul lavoro, cos’è cambiato dopo l’ultimo decreto?

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Giulia De Sanctis

Ispezioni sul lavoro: vengono fornite le prime istruzioni ed indicazioni operative in merito al d. lgs. n. 103, in vigore dal 2 agosto

A seguito del d.lgs. n. 103 di quest’anno, che introduce semplificazioni nei controlli sulle attività economiche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti indicazioni operative tramite la nota n. 1357 del 31 luglio scorso, emanata in conformità con il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il decreto razionalizza le ispezioni sul lavoro, semplificando i controlli sulle attività economiche, inclusa la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò influisce anche sulle modalità di svolgimento delle attività ispettive nel settore lavorativo.

Vediamo quali sono le ultime novità in materia.

Ispezioni sul lavoro: cos’è cambiato?

Come menzionato, la nota dell’INL del 31 luglio fornisce indicazioni operative utili per il personale ispettivo e gli uffici in merito al d.lgs. 103/2024, che ha semplificato i controlli ispettivi sulle imprese e introdotto la diffida amministrativa. Il decreto si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle PA, inclusi quelli dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Ispezioni sul lavoro, cos’è cambiato dopo l’ultimo decreto? | pixabay @mwitt1337 – Informagiovanirieti.it

 

Nella nota INL si legge che:

Il D.Lgs. n. 103/2024, con l’obiettivo di “semplificare i controlli sulle attività economiche”, introduce varie disposizioni che influenzeranno le attività di questo Ispettorato, sia in termini di programmazione della vigilanza sia per quanto riguarda la sanzionabilità delle violazioni delle norme sul lavoro e la legislazione sociale.

La nota n. 1357 chiarisce che la diffida amministrativa prevista dal decreto n. 103 si applica agli illeciti accertati dal 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), anche se collegati a comportamenti anteriori.

La diffida amministrativa deve essere intesa come un invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.

L’Ispettorato specifica che si tratta di un atto distinto dalla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e preparatorio rispetto alla contestazione degli illeciti accertati.

L’art. 2 del decreto, in vigore dal 2 agosto, introduce disposizioni mirate a semplificare gli adempimenti amministrativi, ma – come spiega la nota INL – non sono ancora effettivamente operative. Queste disposizioni richiedono alle PA di introdurre discipline o accorgimenti per garantire una piena conoscenza degli obblighi dei soggetti controllati e per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Un esempio di semplificazione è l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 e con cadenza triennale, di un documento che includa il quadro di sintesi dei controlli, al fine di identificare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli effettuati a vari livelli amministrativi.

L’art. 3 del d.lgs. n. 103 introduce, per la programmazione dei controlli, il “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, applicabile a diversi ambiti omogenei, come la sicurezza dei lavoratori, la tutela ambientale, l’igiene e la salute pubblica, e la sicurezza pubblica.

La nota INL n. 1357 spiega che, per ciascun ambito, l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora norme tecniche o prassi di riferimento basate su parametri come l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e il settore economico in cui opera il soggetto controllato, per definire un livello di rischio basso associabile a un Report certificativo.

L’Ispettorato segnala inoltre che l’art. 4 del decreto è particolarmente rilevante per la programmazione dell’attività di vigilanza. Questo articolo dispone che, per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo devono consultare e alimentare il fascicolo informatico di impresa con gli esiti dei controlli, prima di avviare le attività di vigilanza.

Il fascicolo informatico di impresa è tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.

La nota continua con le indicazioni operative relative all’art. 5 del decreto n. 103, che introduce principi sui controlli alle aziende di interesse per l’Ispettorato. In particolare, la disposizione assegna a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare, sui propri siti web, linee guida o FAQ mirate a promuovere la comprensione e il rispetto della normativa applicabile ai controlli. Questi dovranno basarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni” e sui principi di “efficacia, efficienza e proporzionalità”.

L’Ispettorato sottolinea che le richieste documentali saranno minimizzate secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa al decreto, il comma 3 dell’articolo stabilisce che, salvo i casi in cui i controlli sono immediati (ad esempio, su richiesta dell’autorità giudiziaria, specifiche segnalazioni, casi previsti dal diritto dell’Unione europea e controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro, o situazioni di rischio), le PA programmano i controlli con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. In generale, detto intervallo non può essere inferiore a un anno per i soggetti a basso rischio (art. 3 comma 4). Come indica il comma 6, sono previsti anche esoneri dai controlli.

L’art. 5 del decreto stabilisce che:

non è consentito condurre due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni coinvolte non si accordino preventivamente per effettuare un’ispezione congiunta.

La nota dell’INL sottolinea che questa disposizione richiede un attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che eseguono controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, come INPS, INAIL e GdF, soprattutto per quanto riguarda le verifiche sul lavoro sommerso. Le amministrazioni devono svolgere le attività rispettando il principio del contraddittorio e adottare provvedimenti, comprese le sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio, alle dimensioni dell’operatore economico e all’attività economica svolta.

Nella nota n. 1357 dell’Ispettorato si evidenzia che l’art. 6 del decreto ha un impatto significativo sulle attività di controllo dell’ufficio.

Si sottolinea che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni soggette a sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 5.000 euro, l’organo di controllo, nel caso in cui accerti per la prima volta in un quinquennio la presenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a:

  • porre fine alla violazione;
  • adempiere alle prescrizioni violate;
  • rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notifica dell’atto di diffida.

Se si ottempera alla diffida, il procedimento sanzionatorio si conclude per le inosservanze corrette.

Tuttavia, la diffida amministrativa non si applica alle violazioni riguardanti la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica, e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In questi casi, si seguiranno le procedure sanzionatorie ordinarie, inclusa l’adozione della diffida prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.

Giulia De Sanctis

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