Ferie, la scelta dei giorni spetta al dipendente o al datore di lavoro?

Che se ne dica, è il datore di lavoro ad avere l’ultima parola sulle ferie dei propri dipendenti. Ecco cosa prevede la normativa

Ogni anno, con l’arrivo delle vacanze, sorge il dubbio su chi debba decidere i giorni di ferie: il datore di lavoro o il dipendente.

Non è raro che un lavoratore veda respinta la propria richiesta di ferie, il che, per quanto possa sembrare una violazione dei diritti, è in realtà del tutto legittimo.

Nonostante il diritto alle ferie sia tutelato dalla Costituzione, è il datore di lavoro a stabilire i periodi di vacanza per tutelare le esigenze aziendali o di servizio.

Questo significa che può rifiutare una richiesta del dipendente e fissare periodi di ferie collettive, obbligando tutti i lavoratori a prendere le vacanze nello stesso periodo.

È comunque obbligatorio che il lavoratore possa usufruire dei giorni di ferie maturati entro i limiti di legge. Il datore di lavoro deve quindi garantire che almeno due settimane continuative siano godute nell’anno di maturazione, per evitare sanzioni.

Ferie, la scelta dei giorni spetta al dipendente o al datore di lavoro?

Ricapitolando, sebbene esistano strategie per aumentare le possibilità che la richiesta di ferie venga accolta dal datore di lavoro, come fare richiesta in anticipo o organizzarsi tra colleghi, non c’è una regola assoluta che tuteli il lavoratore, il quale potrebbe dover sottostare ogni anno alla decisione dell’azienda.

Non importa se le ferie vengono programmate in alta stagione (temuta dai vacanzieri che vogliono risparmiare) o nelle mezze stagioni (primavera e autunno).

Ferie: chi le sceglie tra il datore di lavoro e il sottoposto?
Ferie: chi le sceglie tra il datore di lavoro e il sottoposto? – https://www.casigliaronzoni.it/ – Informagiovanirieti.it

 

Inoltre, non esiste una regola che garantisca al lavoratore sposato la possibilità di fare le ferie contemporaneamente al coniuge.

Come anticipato, sebbene le ferie rappresentino un diritto imprescindibile per ogni lavoratore dipendente, sancito dalla Costituzione (articolo 36) e da numerosi interventi legislativi, ciò non significa che i lavoratori siano liberi di andare in vacanza quando preferiscono.

La normativa nazionale (legge n. 66/2003) stabilisce dei limiti alla possibilità di andare in ferie, a cui devono attenersi sia il datore di lavoro che il dipendente.

Innanzitutto, viene stabilito che il dipendente matura almeno 4 settimane di ferie all’anno, di cui 2 devono essere godute entro il 31 dicembre, mentre le restanti possono essere utilizzate entro i successivi 18 mesi.

A fornire ulteriori chiarimenti è stato il ministero del Lavoro con la circolare n. 8 del 2005, con la quale è stato stabilito che le ferie possono essere così fruite:

  • le 2 settimane di cui fruire entro l’anno di maturazione possono essere godute anche in maniera ininterrotta (o continuativa) laddove la richiesta del dipendente sia stata formulata con congruo preavviso così da consentire all’azienda di valutare le esigenze aziendali e quelle personali del dipendente;
  • il secondo periodo fruibile anche in modo frazionato entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;
  • laddove il Ccnl riconosca dei giorni di ferie aggiuntivi, allora questi possono essere fruiti in modo frazionato senza alcuna scadenza (salvo quando diversamente previsto dal contratto).

Quindi, chi lavora in azienda, specialmente in una piccola, deve concordare con largo anticipo il piano ferie per permettere al datore di organizzare la produzione durante i periodi di assenza. Infatti, ci sono due principi da bilanciare: il diritto del dipendente al recupero psicofisico e la produttività aziendale.

Per questo motivo, il datore di lavoro può negare le ferie e posticiparle, motivando il diniego sulla base di concrete esigenze aziendali. In tal caso non vengono perse, ma potranno essere godute in un momento successivo.

Più volte la Cassazione ha confermato che le ferie del dipendente coincidono con la chiusura aziendale, ove prevista.

Vuol dire che, ad esempio, se il datore di lavoro decide di interrompere l’attività durante il mese di agosto, tutti i dipendenti saranno costretti ad andare in vacanza in quel periodo.

In questo caso si parla di “ferie collettive e forzate” dato che sono godute contemporaneamente da tutti gli impiegati senza possibilità di scelta.

Dato che tra dipendente e datore di lavoro prevale quest’ultimo, la legge prevede che l’azienda abbia il diritto di richiamare i propri lavoratori dalle ferie e di farli tornare a lavoro se necessario.

Regole, motivi e vincoli del richiamo dalle ferie sono stabiliti dai singoli Ccnl (con differenze anche sensibili). Qualora il contratto collettivo/individuale non preveda alcun vincolo di reperibilità del dipendente durante le vacanze, il datore non può esercitare il potere di richiamo; al contrario in altri Contratti può essere stabilito l’obbligo di reperibilità.

In ogni caso, se il dipendente è costretto a interrompere le ferie e tornare al lavoro, è obbligatorio corrispondergli un indennizzo economico in busta paga e, in alcuni casi, rimborsare le spese sostenute per la vacanza.

Quando può avvenire il richiamo? Si tratta di ipotesi eccezionali che devono rispondere a particolari esigenze produttive. In altre parole, ci può essere il richiamo soltanto se la presenza in sede del dipendente è fondamentale per la continuità aziendale.

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