La NASpI è un sostegno al reddito per coloro che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione
La NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) è un‘indennità mensile di disoccupazione. Per poterla ricevere è necessario aver perso il lavoro involontariamente, aver lavorato almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti la richiesta, aver versato contributi previdenziali per almeno 52 settimane negli ultimi due anni e non aver superato l’età pensionabile. Ma cosa succede quando si trova un nuovo lavoro? La NASpI può essere ridotta o sospesa?
La NASpI è un sostegno al reddito per coloro che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione. È possibile presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il sito dell’INPS e se la domanda sarà accettata, si avrà diritto all’indennità mensile. La durata varia in base al periodo di contribuzione e al reddito precedente del lavoratore, per un massimo di 24 mesi. L’importo mensile è calcolato in base a una percentuale dell’ultimo reddito percepito. La NASpI è stata introdotta per fornire un sostegno economico ai lavoratori in difficoltà e per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro.
“La domanda di NASpI può essere presentata, non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2)“, si legge nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “L’erogazione della NASpI è, comunque, subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7)“, continua la nota.
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10). La normativa dispone che:
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