Non è possibile assumere giovani per i seguenti tipi di lavoro:
- un lavoro che vada oltre le loro capacità fisiche o psicologiche
- un lavoro che prevede l’ esposizione a prodotti dannosi, come sostanze chimiche o radiazioni
- un lavoro in cui il rischio di incidenti è considerato elevato e che i giovani potrebbero non riconoscere o non evitare perché non prestano sufficiente attenzione alla sicurezza o perché non hanno abbastanza esperienza o formazione
- un lavoro che mette in pericolo la salute a causa di condizioni estreme di freddo o di caldo o a causa di rumore o di vibrazioni
- un lavoro che include procedimenti pericolosi (esplosioni, sostanze velenose, rischi elettrici di alta tensione, ecc.)
Alcuni paesi dell’UE permettono ai datori di lavoro di assumere giovani se l’esperienza lavorativa è necessaria in quanto parte della loro formazione professionale, inoltre i datori devono garantire che una persona competente supervisioni il loro lavoro per tutelarne la salute e la sicurezza.
Inoltre è importante, nonché necessario, informare i giovani dei possibili rischi del loro lavoro e di tutte le misure adottate per la loro salute e sicurezza; se i lavoratori hanno meno di 15 anni, è necessario informare il loro rappresentante legale.
Altra regola fondamentale, quando si assumono giovani, è necessario garantire loro una pausa di almeno 30 minuti se lavorano più di 4 ore e mezza.
Se i giovani frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno, bisogna garantire loro un periodo senza lavoro anche nelle vacanze scolastiche (come previsto dalle norme nazionali applicabili).
L’orario di lavoro massimo consentito ai giovani è:
- 8 ore al giorno per 40 ore settimanali per progetti combinati di lavoro e formazione o per esperienze lavorative in loco
- 2 ore nei giorni di scuola e 12 ore settimanali (se la legislazione lo prevede) per lavori svolti durante il periodo scolastico al di fuori delle ore scolastiche stabilite
- 7 ore al giorno e 35 ore settimanali per un periodo di almeno una settimana quando le scuole sono chiuse. Se i giovani hanno 15 anni o più possono lavorare fino a massimo 8 ore
- 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori leggerisvolti da giovani che non sono più soggetti all’obbligo scolastico a tempo pieno imposto dalla legislazione nazionale.
Non è possibile assumere giovani sotto i 15 anni per lavorare tra le 20 e le 6; per ciascun periodo di 24 ore si deve garantire un riposo minimo di 14 ore consecutive e un minimo di 2 giorni di risposo ogni periodo di 7 giorni, consecutivi possibilmente.
Se si assumono giovani tra i 15 e i 18 anni che non sono più soggetti all’obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione nazionale, questi possono lavorare fino a 8 ore al giorno e 40 a settimana.
Però rimane il fatto che i giovani lavoratori non devono lavorare tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7: alcuni paesi UE consentono deroghe a questi limiti in caso di condizioni eccezionali relative alla natura del lavoro, come il settore navale, pesca, forze armate, polizia, ospedali o strutture analoghe, attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie.
Per ciascun periodo di 24 ore si deve garantire un riposo minimo di 12 ore consecutive e un minimo di 2 giorni di riposo ogni periodo di 7 giorni (consecutivi, se possibile).
Se le deroghe nazionali lo consentono, non vi è l’obbligo di garantire questi periodi di riposo ai giovani lavoratori occupati nei seguenti settori:
- settore della navigazione o della pesca
- forze armate o di polizia
- ospedali o strutture analoghe
- agricoltura
- settore del turismo o della ristorazione e alberghiero.
Le deroghe ai periodi minimi di riposo sono possibili anche se si assumono giovani che lavorano in modo frazionato durante la giornata.