Una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate spiega che gli omaggi ai dipendenti sono tassati anche se promozionali
Con la Risposta n 89 dell’11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall’Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E).
La norma di riferimento menzionata nel contesto dell’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.
Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024
Alle aziende è consentito proporre diversi tipi di omaggi ai propri dipendenti, con finalità più disparate: a partire dal welfare aziendale, ovvero per migliorare l’ambiente di lavoro, fino alla pubblicizzazione dell’azienda tramite oggetti che ne promuovono il logo.
In Italia ci sono delle precise regole che riguardano la tassazione degli omaggi erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti: prendiamo come esempio classico l’invio di pacchi regalo natalizi come cesti e confezioni di prodotti alimentari durante le festività invernali.
Secondo una conferma recente, arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, gli omaggi ai lavoratori verrebbero tassati anche se il loro fine è quello di promuovere e pubblicizzare l’azienda. Ma vediamo il caso specifico e a quali normative si riferisce.
In alcuni casi può accadere che degli omaggi regalati ai lavoratori dipendenti dall’azienda o dal datore di lavoro abbiano espressamente la finalità di promuovere il marchio dell’impresa. Pensiamo ad esempio a spille, block notes e penne con il logo, che vengono regalate ai lavoratori e da questi ultimi poi utilizzate anche al di fuori dell’attività lavorativa.
La finalità promozionale può essere più o meno esplicita, tuttavia sicuramente per l’azienda questi regali costituiscono un ritorno di immagine non indifferente. Questo è il caso trattato dalla recente risposta ad interpello n.89 dell’11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate, che va a chiarire come funzionano gli omaggi ai dipendenti dal punto di vista fiscale.
Nel caso specifico viene coinvolta un’azienda che eroga omaggi ai propri lavoratori periodicamente sotto forma di caffè, prodotti alimentari e accessori con il marchio specifico dell’impresa. L’obiettivo dichiarato è quello di permettere ai lavoratori di far conoscere questi prodotti anche a parenti e amici, quindi al di fuori dell’orario di lavoro.
In questo caso si può dire che gli omaggi hanno quindi una finalità promozionale. Va anche ricordato che gli omaggi dati ai dipendenti sono deducibili per l’azienda, salvo alcune eccezioni.
Il dubbio espresso alla domanda posta all’Agenzia delle Entrate riguarda l’imponibilità fiscale di questi regali ai dipendenti, ovvero: si devono applicare le tasse su queste erogazioni? Gli omaggi rientrano nel reddito imponibile del lavoratore dipendente?
Per rispondere l’Agenzia riporta il funzionamento delle norme intorno ai così detti fringe benefit, ovvero a tutti quei benefici non in denaro che possono essere erogati ai dipendenti. Secondo queste regole vi è una certa quantità di erogazioni di questo tipo non soggette a tassazione.
Superate determinate soglie tuttavia è necessario che anche gli omaggi rientrino nel reddito imponibile del lavoratore dipendente, con il conseguente pagamento delle tasse sul valore degli stessi. L’Agenzia specifica anche che sono unicamente due le casistiche in cui questi regali non concorrono a formare il reddito del dipendente:
- Se ciò che viene erogato non è un arricchimento per il lavoratore;
- Se le erogazioni vengono effettuate unicamente per un interesse del lavoratore.
Nella pratica si può dire che non concorrono al reddito solamente quelle somme o quei beni che non vanno ad arricchire in alcun modo il lavoratore. Nel caso in questione questo non si verifica. I regali infatti vanno a vantaggio del lavoratore, che ne può usufruire liberamente.
Un altro aspetto da considerare quando si parla di omaggi che hanno una finalità promozionale o pubblicitaria riguarda il contratto stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore. Da questo accordo è possibile verificare con certezza se un omaggio è garantito unicamente per fare l’interesse del datore, oppure se va a beneficio del lavoratore.
Per fare un esempio pratico, alcuni contratti stipulati da aziende sponsor con sportivi professionisti stabiliscono che i beni devono essere utilizzati esclusivamente per finalità pubblicitarie e promozionali, con relativa restituzione al termine del lavoro.
Riportiamo il testo citato dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alla circolare del 20 dicembre 2013, n. 37/E: Nella particolare ipotesi in cui il calciatore professionista abbia un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società sportiva e lo sponsor per cui la prima consegue un ricavo da detto utilizzo, e sussistano l’obbligo di restituzione dei beni e la previsione di una penale a carico della società e del calciatore professionista in relazione a un eventuale inadempimento, si ritiene prevalente l’interesse del datore di lavoro
In questo caso, dato che l’interesse è esclusivamente quello del datore di lavoro, questi beni non rientrano nel reddito imponibile del lavoratore.
Al contrario, nel caso analizzato che riguarda l’azienda che omaggia i dipendenti con diversi prodotti come caffè o alimentari, non sussiste nel contratto alcun obbligo di promozione, ma si tratta unicamente di regali. Inoltre il lavoratore può scegliere se farli conoscere ad altre persone oppure no. Da qui l’imponibilità fiscale dei beni percepiti.
Va comunque considerato che entro una certa soglia di valore dei prodotti omaggiati, non si applicano in ogni caso le tasse. Questa soglia generalmente è stabilita a 258,23 euro massimi per lavoratore durante l’anno. Superato questo limite quindi si applica la normale imponibilità fiscale.
Tuttavia la Legge di Bilancio 2024 per l’anno in corso ha stabilito regole differenti, con un margine di non imponibilità fiscale maggiore:
- Entro 1.000 euro: i beni non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente;
- Entro 2.000 euro: i beni non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti che hanno figli a carico.
Questo significa che in ogni caso, anche se i beni sono imponibili fiscalmente, non vengono tassati al di sotto di queste soglie, valide unicamente per l’anno in corso.
In conclusione, nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate, gli omaggi costituiscono reddito da lavoro dipendente (quindi vengono tassati) se il loro valore supera il limite previsto dalle regole di quest’anno.