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Lavoro

Pensione integrativa, cos’è e come funziona

Published by
Giulia De Sanctis

La pensione integrativa è una forma di risparmio che si va ad aggiungere alla normale pensione che viene erogata dall’INPS

La pensione integrativa è una forma di risparmio che si aggiunge alla normale pensione che viene erogata dall’INPS poiché questa, essendo fiscalmente agevolata, consente ai pensionati di integrare la loro pensione obbligatoria.

I pensionati che quindi decideranno di mettere da parte altre risorse da aggiungere alla loro normale pensione, potranno decidere di affidarsi ad un fondo pensione o ad un Piano Individuale Pensionistico (PIP) per far fruttare i propri risparmi.

La pensione integrativa è stata istituita al fine di consentire ai pensionati di mettere da parte altri risparmi che vadano a sommarsi alla normale pensione che viene erogata dall’INPS.

Questa, infatti, è una forma di previdenza complementare che ha come finalità quella di garantire risorse sufficienti ad un tenore di vita adeguato una volta in pensione.

Inoltre, lo strumento può aiutare ad affrontare emergenze durante la fase di contribuzione richiedendo anticipazioni e riscatti parziali o totali.

Pensione integrativa: le diverse tipologie dei fondi pensioni

Per mettere da parte le proprie risorse i contribuenti potranno decidere di affidarsi o ad un fondo pensione o ad un Piano Individuale Pensionistico (PIP).

Pensione integrativa, come funziona? / pixabay – informagiovanirieti.it

 

Bisogna comunque ponderare bene e capire se la pensione integrativa può essere un’opzione conveniente o meno, perché trattandosi di mercati finanziari c’è sempre un minimo rischio che i sacrifici fatti per mettere da parte alcuni soldi vadano sprecati.

Esistono diverse tipologie di fondi pensione che i contribuenti possono decidere di scegliere per mettere da parte i propri risparmi. Tra questi troviamo:

  • I fondi chiusi (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine “negoziale”, sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
  • I fondi aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
  • I Piani pensionistici individuali (PIP) (art. 13 del D.Lgs. 252/2005), rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all’utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.
  • I fondi pensione preesistenti. Si tratta dei fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (provvedimento abrogato dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l’adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo imponibile annuo i contributi versati al fondo pensione entro il limite di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro, inoltre è esclusa dalla deduzione la quota del TFR.

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Il primo passo è l’adesione, ossia attivare una forma di pensione integrativa perché consapevoli che difficilmente la pensione pubblica ci soddisferà e vogliamo beneficiare delle agevolazioni fiscali.

L’adesione è permessa a tutti coloro ai quali manca almeno un anno al conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia:

  • Lavoratori dipendenti (privati o pubblici)
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • Soggetti senza reddito fiscalmente a carico (anche minorenni)
  • Percettori di redditi diversi da lavoro (ad esempio immobili)

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato e aderisci in forma individuale, all’atto dell’adesione o anche successivamente puoi scegliere se attivare il versamento del TFR maturando. In questo modo il tuo risparmio per la pensione integrativa è alimentato dal datore di lavoro senza diminuire il tuo reddito disponibile. Oltre al TFR, puoi versare contributi personali e anche il tuo datore di lavoro, se disponibile a farlo, può versare contributi e “premi di produttività” ottenendone un beneficio fiscale.

Hai anche la possibilità di aderire attraverso una “adesione collettiva” al fondo pensione di riferimento istituito per il tuo settore o previsto dalla tua azienda. In questo caso la pensione integrativa viene alimentata dal TFR e dai contributi trattenuti in busta paga (personali e del datore di lavoro).

In ogni caso, per aderire devi sottoscrivere il modulo di adesione e scegliere la linea e tipologia di gestione più adatta alle tue esigenze personali.

Nel valutare la gestione è importante considerare:

  • la tua propensione al rischio (in relazione alla rischiosità delle tipologie di investimento proposte)
  • gli anni mancanti alla pensione pubblica

Molte forme di previdenza offrono percorsi cosiddetti “life-cycle” all’interno dei quali la tipologia di investimento è calibrata automaticamente in funzione degli anni mancanti alla pensione.

Per permetterti di fare una scelta consapevole, le forme pensionistiche complementari ti mettono a disposizione alcuni documenti importanti: in particolare la Nota Informativa e poi anche il Regolamento, le Condizioni generali di contratto (per i Piani Individuali Pensionistici) e il documento “La mia pensione complementare” versione standardizzata.

Al momento dell’adesione, la forma pensionistica apre a tuo nome una posizione individuale alimentata dai contributi versati nel corso degli anni e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse.

La tua contribuzione individuale è flessibile: puoi modificare gli importi, sospendere o riprendere i versamenti in funzione delle tue esigenze. Al verificarsi di determinate situazioni, puoi prelevare una somma a titolo di anticipazione o di riscatto.

Dopo due anni di adesione, puoi anche chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare. Se hai diritto al contributo del datore di lavoro, ricorda di verificare se puoi  continuare a usufruirne anche dopo il trasferimento.

La forma pensionistica ti invia entro la fine di marzo di ogni anno la Comunicazione periodica con le informazioni più importanti sulla tua posizione (es la posizione individuale, i contributi versati nel corso dell’anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti) e il documento La mia pensione complementare versione personalizzata.

Il documento La mia pensione complementare versione personalizzata stima la tua pensione, calcolata in base alla forma pensionistica complementare scelta e a diversi parametri (ad esempio: dati anagrafici, posizione individuale maturata, dinamica retributiva, opzioni di investimento scelte).

Molte Società mettono a disposizione degli iscritti un’Area Riservata nei siti web, dentro la quale puoi verificare in qualsiasi momento la tua posizione.

Quando hai maturato i requisiti per la pensione pubblica e hai partecipato per un periodo di almeno cinque anni alla previdenza complementare, puoi trasformare la tua posizione individuale in pensione integrativa (rendita).

Hai inoltre la possibilità di richiedere la liquidazione della tua posizione individuale fino a un massimo del 50% sotto forma di capitale.

Normalmente, sono disponibili diverse forme di rendita: reversibile e non, di importo e durata minima certa, ecc.; il Regolamento del prodotto che hai sottoscritto ti riporta in dettaglio le tipologie di rendita tra le quali puoi scegliere.

Se invece la pensione integrativa che avrai maturato è di importo esiguo, puoi chiedere la liquidazione dell’intera posizione sotto forma di capitale.

Questo accade quando la pensione integrativa derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore alla metà dell’importo che ogni anno viene fissato dalla legge per l’assegno sociale.

Dal 2018 è possibile, in alcuni casi, ottenere la “RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”. Le regole della RITA vengono raccontate in una sezione dedicata.

Anticipazioni e riscatti

Durante la fase di accumulo, è possibile richiedere anticipazioni sul capitale maturato:

  • Per spese sanitarie straordinarie documentate: connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge ed ai figli.
    • Quando: sempre
    • Quanto: non superiore al 75% del montante maturato
    • Tassazione: dal 15% riducibile al 9%, a seconda degli anni di partecipazione al sistema pensionistico complementare applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR, qualora versato al fondo
  • Per acquisto o ristrutturazione documentate della prima casa di abitazione: per l’iscritto o per i figli.
    • Quando: dopo 8 anni dall’iscrizione alla previdenza complementare
    • Quanto: non superiore al 75% del montante maturato
    • Tassazione: 23% applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR qualora versato al fondo
  • Per motivi personali
    • Quando: dopo 8 anni dall’iscrizione alla previdenza complementare
    • Quanto: non superiore al 30% del montante maturato
    • Tassazione: 23% applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR qualora versato al fondo
Pensione integrativa, come funziona tra anticipi e riscatti | Pixabay @DobrilaVignjevic – Informagiovanirieti

 

È possibile chiedere diverse anticipazioni nel corso della permanenza nel sistema pensionistico integrativo, purché le somme anticipate non superino il 75% della posizione maturata e, nel caso di anticipazione per motivi personali, il 30% della posizione maturata, che verranno erogate al netto di quelle già percepite.

A seconda della tipologia di adesione è possibile richiedere il riscatto del capitale maturato, come di seguito riepilogato:

Adesione su base individuale: è possibile richiedere il riscatto

  • del 50%, se non lavori da almeno un anno
  • Totale, se non lavori da almeno 4 anni.
  • Tassazione: dal 15% riducibile al 9%, a seconda degli anni di partecipazione al sistema pensionistico complementare applicata esclusivamente ai contributi versati e dedotti.

Dal 2018 è anche possibile chiedere il riscatto del 100% nel momento in cui si entra in stato di disoccupazione, senza aspettare: in questo caso, tuttavia, al capitale riscattato viene applicata la tassazione del 23%.

Adesione su base collettiva

È possibile richiedere il riscatto totale, oltre che nei casi sopra indicati, anche nel momento in cui smetti di lavorare o cambi azienda.

  • Tassazione: 23% applicata ai contributi versati e dedotti e al TFR qualora versato al fondo

In alternativa al riscatto puoi chiedere che la pensione integrativa ti venga anticipata a condizione che ti manchino meno di cinque anni alla maturazione del diritto alla pensione pubblica e che tu abbia partecipato alla forma pensionistica complementare per almeno cinque anni.

È importante tenere presente che:

  • se cambi datore, per qualunque motivo, e il nuovo datore formalizza in un accordo collettivo la volontà di continuare i versamenti alla medesima forma pensionistica, non puoi riscattare.
  • se dopo l’assunzione presso il nuovo datore, rimani iscritto allo stesso fondo con partecipazione su base collettiva anche presso la nuova azienda, non potrai più esercitare la facoltà di riscatto (in pratica potrai riscattare solo prima dell’assunzione presso la nuova azienda).
  • se perdi i requisiti di partecipazione al fondo e inizi una nuova attività lavorativa che prevede l’adesione a un fondo pensione diverso da quello originario, potrai esercitare la facoltà di riscatto della posizione anche successivamente alla nuova assunzione.
  • se decidi di proseguire i versamenti su base individuale sulla medesima posizione, cambia la tipologia di adesione (da collettiva a individuale) e di conseguenza non potrai più esercitare la facoltà di riscatto per perdita dei requisiti, tipica delle adesioni in forma collettiva, ma dovrai attenerti a quanto previsto per il riscatto nel caso di adesione su base individuale.
  • hai sempre diritto al riscatto totale in caso di invalidità totale e permanente, con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Giulia De Sanctis

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