Sono arrivate importanti novità per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti della liquidazione periodica Iva. Ecco cosa bisogna sapere a riguardo
Sono state introdotte modifiche ai nuovi importi minimi per l’IVA, con conseguente approvazione di una nuova documentazione per le dichiarazioni periodiche di IVA, al fine di includere le ultime disposizioni legislative. Il 14 marzo 2024, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha emesso un provvedimento che ha approvato la nuova documentazione relativa alle dichiarazioni periodiche di IVA. Tali modifiche sono state necessarie a seguito delle nuove soglie minime previste dal decreto “Adempimenti”. Di seguito, le principali novità introdotte.
Tutto quello che bisogna sapere a proposito dei nuovi importi minimi per la liquidazione periodica Iva
Il decreto di attuazione della riforma fiscale relativa agli obblighi fiscali, ratificato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 2023 (articolo 9 del decreto legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024), prevede un aumento del versamento minimo per le dichiarazioni periodiche di IVA da 25,82 euro a 100 euro. In pratica, se l’importo dovuto per l’IVA mensile o trimestrale è inferiore a 100 euro, non sarà necessario effettuare il versamento. L’importo dovuto potrà essere riportato e versato nella successiva scadenza. Ciò significa che coloro che registrano volumi di affari ridotti o che non hanno lavorato per un determinato periodo potranno essere esentati dagli adempimenti. È importante notare che, a livello tecnico, all’interno delle istruzioni e del modello per le dichiarazioni periodiche di IVA, la cifra “25,82” è sostituita con “100,00”.
Rammentiamo che le scadenze per le dichiarazioni mensili di IVA cadono il giorno 16 di ogni mese, mentre per quelle trimestrali sono:
– 16 maggio per il primo trimestre;
– 16 agosto per il secondo trimestre;
– 16 novembre per il terzo trimestre;
– la liquidazione del quarto trimestre è inclusa direttamente nella dichiarazione annuale.
I codici tributo da utilizzare per le dichiarazioni mensili di IVA vanno dal 6001 per il mese di gennaio al 6012 per il mese di dicembre. Per le dichiarazioni trimestrali:
– 6031 per il primo trimestre;
– 6032 per il secondo trimestre;
– 6033 per il terzo trimestre;
– 6034 per il quarto trimestre.
Queste sono le principali novità, oltre ad ulteriori aggiornamenti.
Altre novità per quanto riguarda la liquidazione periodica Iva
Nel provvedimento 125654/2024 dell’Agenzia delle Entrate sono state introdotte diverse novità, tra cui la modifica dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali. Inoltre, sia nel modello che nelle istruzioni, la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto UE), riguardante l’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate nell’ambito dell’Unione Europea, è stata sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi“.
Nel paragrafo dedicato agli “Eventi eccezionali“, è stato eliminato il codice 2, utilizzato dalle federazioni e società sportive, che erano autorizzate a sospendere i versamenti in seguito a calamità o eventi straordinari, conformemente alle disposizioni normative adottate.
Iva mensile e Iva trimestrale
L’IVA, l’Imposta sul Valore Aggiunto, di norma deve essere versata mensilmente entro il 16 del mese successivo per le operazioni soggette a IVA svolte nel mese precedente. Tuttavia, esistono delle eccezioni: alcuni contribuenti possono optare per il versamento trimestrale dell’IVA, ogni 90 giorni.
Ora vedremo quali contribuenti possono scegliere l’opzione per l’IVA trimestrale, come procedere, quali sono le scadenze e gli interessi applicati.
In generale, l’azienda o il professionista che effettua una vendita o una prestazione di servizi addebita l’IVA al cliente, la riscuote e la versa per conto di quest’ultimo. L’IVA è un’imposta indiretta sui consumi e colpisce il consumatore finale, non il negoziante o il professionista, che sia un avvocato, un medico, un architetto o altro. In situazioni in cui ci sono più fasi, come nel caso del commerciante che acquista all’ingrosso e rivende al dettaglio, l’IVA pagata diventa un credito IVA.
Attraverso la liquidazione dell’IVA, i soggetti tenuti al versamento calcolano l’IVA da pagare e quella da recuperare, effettuano la differenza e versano l’importo dovuto. È importante ricordare che per alcune operazioni l’IVA pagata non è deducibile e quindi non costituisce credito IVA.
Quando si applica l’IVA mensile e quando l’IVA trimestrale? Ecco come funzionano le liquidazioni IVA.
Possono optare per il versamento trimestrale dell’IVA i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno registrato un volume d’affari, rappresentato dal totale delle cessioni di beni o servizi escluse le variazioni negative e le imposte, non superiore a 500mila euro. Tuttavia, per i professionisti, i lavoratori autonomi o le imprese operanti nel settore dei servizi, il limite è fissato a 800mila euro. È importante precisare che dal calcolo del limite vengono esclusi i beni ammortizzabili e i passaggi di contabilità.
Questi limiti sono stati introdotti con la Legge di Bilancio per il 2023; in precedenza, le soglie erano rispettivamente di 400mila euro e 700mila euro.
L’opzione per il versamento trimestrale dell’IVA deve essere esercitata durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro VO, e rimane in vigore fino a revoca esplicita. Ciò significa che il contribuente può decidere di tornare al versamento mensile dell’IVA o di superare i limiti legalmente stabiliti.
Come si effettua il versamento dell’Iva mensile e trimestrale
Indipendentemente dalla scelta tra il versamento mensile o trimestrale dell’IVA, se l’importo dovuto è inferiore al limite stabilito per legge, pari a 25,82 euro, non è necessario effettuare il pagamento. Tale importo verrà aggiunto al saldo nel periodo successivo, sommando l’IVA a debito accumulata in due liquidazioni. Inoltre, non è richiesto alcun versamento se l’importo dovuto nella dichiarazione annuale è inferiore a 10,33 euro.
Nel calcolo della liquidazione periodica dell’IVA, bisogna considerare anche l’IVA pagata su documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione. Il versamento dell’IVA dovuta avviene tramite il modello F24.
Le scadenze per il versamento dell’IVA trimestrale sono:
– 16 maggio per il primo trimestre;
– 16 agosto per il secondo trimestre;
– 16 novembre per il terzo trimestre;
– il quarto trimestre viene liquidato direttamente nella dichiarazione annuale.
I codici tributo da utilizzare per l’IVA mensile vanno dal 6001 per il mese di gennaio al 6012 per il mese di dicembre. Per l’IVA trimestrale, i codici sono:
– 6031 per il primo trimestre;
– 6032 per il secondo trimestre;
– 6033 per il terzo trimestre;
– 6034 per il quarto trimestre.
Per il versamento dell’acconto dell’IVA, il codice tributo è 6035.
Anche in questi casi, se non viene effettuato il versamento dell’IVA nei termini previsti, è possibile effettuare il ravvedimento operoso.