L’anticipo TFR è una possibilità garantita dalla legge al lavoratore: attivando questa opzione, il dipendente può infatti chiedere la liquidazione di una parte del TFR accantonato, così da assicurarsi il denaro di cui ha bisogno
Il TFR è il trattamento di fine rapporto e trova applicazione solo ai lavoratori dipendenti, non a coloro che non sono equiparati a lavoratori subordinati.
Ad esempio, il TFR non spetta ai tirocinanti, i quali formalmente non percepiscono salario. Inoltre, anche i collaboratori non hanno diritto al trattamento di fine rapporto. Esso viene liquidato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia se sussistano dei requisiti è possibile richiedere un anticipo.
Anticipo TFR: di cosa si tratta?
Mediante l’anticipo del TFR il lavoratore dipendente può ottenere subito una parte della cosiddetta liquidazione fino a quel momento maturata in azienda. Pertanto, coloro che hanno necessità di liquidità possono effettuare richiesta al proprio datore di lavoro a condizione che sussistano determinati requisiti.
Esso può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto e per un importo non superiore al 70%, del TFR maturato alla data della richiesta.
Per accedere all’anticipo di TFR è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile. L’anticipo è inoltre erogato ove sussiste una giusta motivazione per ottenere questa liquidazione anticipata, che rientra in una delle ipotesi individuate dalla legge.
Non può esser, invece, richiesto dal dipendente pubblico. Quest’ultimo può al più ricorrere ad un istituto in parte differente. Infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di concludere un contratto con una banca al fine di ottenere la liquidazione di una somma corrispondente al trattamento di fine rapporto. Tuttavia, il lavoratore dovrà pagare un piccolo interesse.
Laddove tu voglia capire quale somma ti spetta, per effettuare il calcolo occorre dividere per 13,5 un importo pari alla retribuzione annua lorda. Individuata la quota per ogni anno, dovrai sommarla e capire a quale emolumento finale hai diritto.
La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale somma viene accantonata ogni mese dal datore di lavoro, e verrà poi liquidata alla cessazione del rapporto, indipendentemente dal motivo che l’ha causata. Dunque, si tratta di una retribuzione differita.
Tuttavia, ti ricordiamo che vi è anche la possibilità di ottenere il TFR anticipato. Tuttavia, possono accedere a tale facoltà solo i lavoratori del settore privato.
Non solo non può esser richiesto dal dipendente pubblico, ma si ricorda che l’anticipo non può essere erogato prima degli 8 anni di servizio presso la stessa azienda. Si è poi molto discusso se l’anticipo del TFR possa esser richiesto senza motivazione.
Occorre ricordare che la somma ottenibile come anticipo non è il totale di quanto accumulato mese per mese fino al momento della richiesta, ma potrà beneficiare del 70%.
Nello specifico indichiamo come si procede al calcolo del TFR. Il datore di lavoro provvederà ad effettuare il calcolo mediante il seguente procedimento:
- Determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e opportunamente rivalutati;
- Determinare il reddito di riferimento;
- Oltre a determinare l’aliquota media di tassazione;
- Calcolare l’imposta (IRPEF).
Sarà poi onere dell’Agenzia delle Entrate a rideterminare l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.
Per accedere all’anticipo di TFER è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Alcuni li abbiamo anche indicati nel paragrafo precedente. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile.
È previsto poi un istituto in parte differente nell’ambito del pubblico impiego, anche esso definito come anticipo del TFR.
Tale istituto è stato introdotto dal decreto n. 4/2019, prevede la facoltà per il dipendente pubblico di concludere un contratto con la banca al fine di ottenere l’importo. In tal modo, si realizza una sorta di anticipo del trattamento rispetto ai tempi di liquidazione ordinari impiegati dall’INPS. Ovviamente in tal caso il dipendente dovrà pagare un tasso di interessi. Tuttavia, i dipendenti pubblici non potranno richiedere il tradizionale anticipo, di cui ha diritto il dipendente privato, in costanza del rapporto di lavoro.
La normativa, invero, dispone dunque che alcune categorie di lavoratori non possono richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, nonostante le caratteristiche e le motivazioni per avanzare la domanda. Non possono godere di tale diritto:
- Oltre ai dipendenti pubblici;
- I dipendenti private di aziende in crisi;
- I dipendenti che hanno una cessione del quinto in corso.
Il legislatore ha previsto all’art. 2120 le condizioni cui è necessario rispettare. In particolare, la norma prevede la possibilità di ottenere un anticipo se:
- Sono stati maturati almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., co. 6);
- Sia contenuto nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., co. 6);
- Deve essere altresì contenuto nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., co. 7);
- Può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., co. 9).
Per ottenere l’anticipo di TFR è necessario fare richiesta se c’è una giusta motivazione. Il legislatore ha, infatti, tipizzato la possibilità di ottenere l’anticipo al ricorrere di alcune motivazioni. È necessario, dunque, che il soggetto si trovi nella condizione di dover affrontare spese improvvise e inderogabili. In specie, le giuste motivazioni tipizzate dal legislatore sono:
- Esigenze legate al dover ottemperare a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a);
- Acquisto della prima casa di abitazione, anche eventualmente per i figli, purché sia documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b);
- Ottemperare a spese durante periodi di congedi parentali o di formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. n. 151/2001 e art. 7 Legge n. 53/2000).
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere anche ulteriori ipotesi in cui si può accedere all’anticipo di tale somma.
Anticipo in assenza o falsa motivazione
Come evidenziato nel paragrafo precedente, è necessario presentare richiesta al datore di lavoro indicando una giusta motivazione. Tuttavia, ci si chiede se l’anticipo del Tfr si può richiedere senza motivazione. In genere, quando non si vuole indicare alcuna motivazione specifica, si richiede l’anticipo per motivi di carattere personale. Ad esempio possono essere indicate generiche esigenze economiche.
Quindi, sembrerebbe che non sia obbligatorio riportare sulla richiesta al proprio datore di lavoro il motivo. Anche se non si indicano motivi come l’acquisto della prima casa, è necessario comunque indicare una motivazione generica. Dunque, bisogna compilare il campo relativo nel modulo di richiesta, anche se non è indicata una specifica motivazione.
Possiamo ora interrogarci su cosa accade in caso di falsa motivazione. Quando si ritiene che il lavoratore utilizzi in modo fraudolento l’anticipo? Ciò, invero, accade quando il lavoratore sia scoperto a utilizzare le somme derivanti dell’anticipo del TFR per perseguire una finalità diversa da quella che è la motivazione dichiarata. In questo caso, il lavoratore rischia di dover restituire l’anticipo e di andare incontro al risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro.
Tuttavia, tale condotta non costituisce una forma di inadempimento del lavoratore. Non è, quindi, giusta causa di licenziamento, infatti il rapporto di lavoro è solo presupposto per l’erogazione del TFR. Secondo quanto disposto dalla Cassazione, la condotta costituisce giusta causa di licenziamento se essa ha comportato un notevole aggravio che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Anticipo TFR per ristrutturazione
Il codice civile non prevede tra le cause per ottenere l’anticipo di TFR quella di dover sostenere spese di ristrutturazione. Dunque, ci chiediamo se sia possibile ottenere anticipo per procedere alla ristrutturazione della propria casa.
Non essendo previsto dal codice civile, dunque, può anche esser fatta richiesta, ma l’accoglimento sarà rimesso alla scelta finale del proprio datore di lavoro.
La questione è stata oggetto di esame anche da parte della giurisprudenza, la quale ha affermato che sia possibile richiedere l’anticipo del trattamento solo quando l’intervento è necessario per rendere abitabile l’edificio. Può esser richiesta anche ove l’anticipo sia finalizzato alla ristrutturazione dell’abitazione dei propri figli. Sono dunque esclusi i normali interventi di manutenzione, di ampliamento e di semplice abbellimento.
Quindi, per ottenere l’anticipo, si deve provare che la ristrutturazione sia essenziale, in tal senso è necessario allegare la documentazione necessaria per certificare quelli che sono effettivamente i motivi per cui si procede con gli interventi. Il datore di lavoro provvederà poi a stabilire se è possibile ottenere o meno l’anticipo.
Occorre presentare una richiesta per iscritto al datore di lavoro, allegando una copia di un documento d’identità valido e i documenti che provino la motivazione per la quale si richiede l’anticipo. Per le spese mediche invece è necessario un documento rilasciato da una struttura sanitaria pubblica con il quale si attesta la straordinarietà degli interventi.
Il datore di lavoro a sua volta fa sottoscrivere al dipendente una dichiarazione liberatoria con la quale il dipendente conferma di aver ricevuto una parte di liquidazione.
Mancato anticipo del TFR
La regola generale prevede che il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di anticipo quando il numero dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta supera il 10 per cento del totale dei lavoratori che ne hanno diritto e, comunque nel limite del 4 per cento dell’intera forza lavoro.
Uno dei motivi per il quale il datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di anticipare il TFR è che l’azienda potrebbe versare in un periodo di difficoltà economica e potrebbe non essere in grado di pagare immediatamente questa somma di denaro.
In questo caso, il datore di lavoro potrebbe decidere di pagare il TFR in un momento successivo, quando la situazione economica dell’azienda sarà migliorata. Un’altra ragione potrebbe essere la volontà di investire il denaro del TFR in attività produttive, come ad esempio l’acquisto di nuove attrezzature o l’avvio di nuovi progetti.
In questo caso, il datore di lavoro potrebbe decidere di non anticipare il TFR ai propri dipendenti, ma di utilizzarlo per altri scopi. Tuttavia, non anticipare il TFR ai dipendenti può avere conseguenze negative per l’azienda, in primo luogo, può minare la fiducia dei dipendenti nel datore di lavoro.
Prendiamo l’esempio di un lavoratore dipendente che conta sull’anticipo del TFR come fonte di reddito per affrontare spese urgenti, come ad esempio la ristrutturazione della casa o l’acquisto di un’auto, la mancata anticipazione del TFR può creare difficoltà finanziarie.
Sebbene possa esserci una giustificazione economica per questa scelta, è importante che il datore di lavoro prenda in considerazione le conseguenze negative di questa decisione e agisca di conseguenza. In caso di difficoltà economiche, ad esempio, il datore di lavoro potrebbe cercare di negoziare con i dipendenti una soluzione che sia soddisfacente per entrambe le parti, come ad esempio un piano di pagamento dilazionato del TFR. In questo modo, si può preservare la fiducia dei dipendenti e garantire il rispetto dei loro diritti.
Se il datore di lavoro non concede l’anticipo del trattamento di fine rapporto richiesto dal lavoratore, quest’ultimo potrebbe rivolgersi alle organizzazioni sindacali o alle associazioni dei consumatori per ottenere supporto e assistenza nella tutela dei propri diritti.
Quando si parla di lavoratori pubblici, questi ultimi possono richiedere l’anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) presso una banca o un intermediario finanziario. In questo caso, il lavoratore cede il diritto al TFS ad un soggetto terzo, che anticipa al lavoratore una somma di denaro in cambio della cessione del credito.
Si ritiene comunque che spetti al datore di lavoro decidere se e quando anticipare il TFR al proprio dipendente, non esiste un obbligo impositivo che mette il datore di lavoro nella posizione di non potersi rifiutare.