Vediamo tutto quello che c’è da sapere a proposito del funzionamento dei coefficienti di redditività nel regime forfettario
Che cos’è il coefficiente di redditività forfettario? A cosa serve e come si calcola la base imponibile per coloro che optano per la flat tax? Queste sono domande cruciali per chiunque abbia scelto o stia valutando di aderire al regime forfettario/flat tax. Il regime forfettario rappresenta un metodo semplificato di tassazione applicato a imprenditori e professionisti con un limite di ricavi/compensi fino a 85.000 euro all’anno. Tale regime è denominato “forfettario” poiché le entrate sono determinate in base al volume di affari effettivo, ovvero la somma dei compensi/ricavi fatturati (con l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari dal primo gennaio 2024), mentre per le uscite non si applica il metodo analitico, bensì il metodo “a forfait”, ossia forfettario. In questo contesto, il coefficiente di redditività assume importanza poiché rappresenta una percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate in base ai costi medi dell’attività del settore. Esso indica, in linea generale, quale parte dei ricavi e dei compensi può essere considerata come peso delle spese sostenute. Tuttavia, è importante sottolineare che il coefficiente di redditività non è uniforme per tutti, ma varia in base al codice Ateco dell’attività. Ma quali sono i vantaggi di questo sistema? Ecco la risposta.
Il diverso coefficiente di redditività applicato non implica una disparità di trattamento poiché le diverse attività economiche presentano spese variabili; alcune hanno un’incidenza maggiore rispetto ad altre. I diversi indici di redditività consentono di avvicinarsi il più possibile alla situazione reale, considerando gli investimenti mediamente necessari nelle varie tipologie di attività.
Il regime forfettario rappresenta il sistema di tassazione più adatto per persone fisiche che svolgono un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla legge.
La disciplina attualmente in vigore deriva dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) e prevede una tassazione semplificata e sostitutiva. Una volta determinata la base imponibile, si applica una tassazione sostitutiva del 5% per le attività di nuova costituzione (per i primi 5 anni) e del 15% per le altre attività. Questa tassazione sostitutiva comprende imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, e Irap. Inoltre, coloro che aderiscono al regime forfettario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti. Non sono tenuti a liquidare l’imposta, versarla, presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA.
Le caratteristiche principali includono:
– una soglia di ricavi e compensi di 85.000 euro annui per rimanere nel regime forfettario;
– nel caso di superamento di tale soglia, dall’anno successivo si applica il regime di tassazione ordinaria;
– se durante l’anno si supera la seconda soglia di 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime forfettario, e quindi è necessario predisporre tutte le scritture contabili e adempiere agli obblighi IVA.
Il calcolo della base imponibile in base al coefficiente di redditività è una procedura fondamentale per coloro che aderiscono al regime forfettario o flat tax. Il coefficiente di redditività, determinato dall’Agenzia delle Entrate in base ai costi medi di attività del settore, indica la percentuale delle spese sostenute rispetto ai ricavi e compensi totali.
Per calcolare la base imponibile, è necessario moltiplicare i ricavi e compensi per il coefficiente di redditività corrispondente al proprio settore di attività. Questo prodotto rappresenta una stima delle spese deducibili per l’attività svolta.
Ad esempio, se i ricavi e compensi annui di un’attività ammontano a 50.000 euro e il coefficiente di redditività stabilito per il settore è del 70%, la base imponibile sarà pari a 50.000 euro moltiplicati per 0,70, ovvero 35.000 euro.
Questo calcolo fornisce una stima approssimativa delle spese deducibili e della base imponibile soggetta a tassazione nel regime forfettario. È importante effettuare questa operazione con precisione per garantire la corretta applicazione delle normative fiscali e determinare l’imposta dovuta in base al regime scelto.
Il regime forfettario è stato istituito attraverso la legge 190 del 2014, negli articoli 1, commi da 54 a 89. Nel corso del tempo, questa normativa è stata modificata dalle leggi 208 del 2015, 145 del 2018, dal Decreto Legge 124 del 2019 e, infine, dalla legge di bilancio 2023.
Questo regime fiscale agevolato offre vantaggi significativi, ma è vincolato al rispetto di determinate condizioni che devono perdurare nel tempo. Per l’anno fiscale 2024, è stata prevista la possibilità, in via sperimentale e solo per il 2024, di accedere al concordato preventivo biennale. Tuttavia, è importante comprendere le cause di esclusione da questo regime.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E/2019, paragrafo 2.3.1 dell’Agenzia delle Entrate, il regime forfettario è incompatibile con il regime IVA speciale obbligatorio per legge. Le attività incompatibili includono:
– Agricoltura e attività connesse e pesca;
– Commercio di sali e tabacchi;
– Editoria;
– Commercio di fiammiferi;
– Vendita di biglietti per il trasporto pubblico e di sosta;
– Vendita a domicilio;
– Gestione dei servizi di telefonia pubblica;
– Agenzie di viaggi e turismo;
– Agriturismi;
– Intrattenimenti, giochi e altre attività regolate dalla tariffa del D.P.R. n. 640/1972;
– Vendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
– Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Anche l’incompatibilità con il regime Patent Box (redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno) è precisata nella circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la circolare sottolinea che lo svolgimento di un’attività esclusa a causa dell’applicazione di un regime IVA speciale preclude l’accesso al regime forfettario anche per altre attività. Tuttavia, vi è un’eccezione per le attività produttive di reddito fondiario, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 32 del TUIR, che non impedisce l’accesso al regime forfettario per altre attività imprenditoriali.
Non è possibile aderire al regime forfettario se si è percepito un reddito da lavoro dipendente, o assimilato, superiore a 30.000 euro. È importante sottolineare che non vi è alcuna incompatibilità tra la partita IVA e il lavoro dipendente, ma possono esserci delle restrizioni, specialmente per i dipendenti pubblici.
È fondamentale precisare che il limite dei 30.000 euro non si applica nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente, o assimilato, sia terminata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ossia l’anno precedente a quello in cui si intende aderire al regime forfettario (come indicato nella circolare 10/E/2016).
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