Genitori separati, ecco quali bonus sono disponibili e chi può richiederli

Dal 12 febbraio al 31 marzo è possibile inviare all’Inps la domanda per il bonus genitori separati 2024. Scopriamo di cosa si tratta

Il bonus ai genitori separati era stato previsto dal decreto Sostegni del 2021 per chi non avesse ricevuto l’assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge, connesse alla emergenza COVID. Il relativo DPCM, pubblicato solo a ottobre 2022, aveva definito i criteri e le modalità di richiesta del contributo.

La misura diventa effettivamente operativa solo da oggi 12 febbraio 1024 data in cui si può procedere con l’invio della domanda all’INPS come comunicato con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024. Qui di seguito ricordiamo i dettagli sui requisiti e le modalità operative, l’importo e la richiesta.

Bonus ai genitori separati, a chi spetta

Il fondo intende garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

Mamma separata con figli
Mamma separata con figli – Pexels @Elina Fairytale – Informagiovanirieti.it

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e per il 2022 e Il contributo spetta :

  • al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,
  • che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento
  • a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID verificatasi dall’8 marzo 2020,
  • per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

Il contributo sarà corrisposto a domanda del genitore che ha diritto all’assegno (non di chi lo doveva versare):

  • in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare ,
  • fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e
  • per un massimo di dodici mensilita’,

Bisogna inoltre tenere conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

La procedura per la domanda di accesso al contributo del Fondo è stata dettagliata con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024

Il decreto prevede che nella domanda sia allegata una autocertificazione contenente:

  • le generalità e i dati anagrafici del richiedente
  • il codice fiscale
  • gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale
  • l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato
  • se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto
  • il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualita’ per la quale non e’ stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021
  • la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni

Inoltre, all’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

  • la copia del documento di identità del richiedente
  • la copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento

Il decreto prevede che possano essere effettuate verifiche reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli uffici giudiziari competenti. La firma in calce all’istanza è esente dall’autentica.

Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

In fase di compilazione vanno indicati:

  • gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
  • i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento

Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità nei casi in cui:

  • sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure
  • provenga da contenzioso o
  • sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Inps precisa che si può compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, completandola entro il termine previsto del 31 marzo 2024.

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo . Quindi per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

L’istituto anche precisa di essere responsabile solo della fase di erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.

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