Partita Iva 2024: tutto quello che devi sapere sulle nuove regole per i lavoratori autonomi, a partire dalla fatturazione elettronica
Se sei un imprenditore o un professionista che opera con il regime di Partita IVA, è fondamentale rimanere sempre informato sulle ultime novità e aggiornamenti normativi. In questo articolo, esploreremo insieme le più recenti modifiche legate al mondo della Partita IVA, fornendo informazioni chiare e dettagliate per aiutarti a comprendere le nuove disposizioni e adattare al meglio la tua attività alle ultime evoluzioni normative. Scopri cosa cambia, le potenziali implicazioni per la tua attività e come gestire al meglio la tua Partita IVA alla luce delle ultime novità.
L’obbligo di fatturazione elettronica ha segnato l’inizio del nuovo anno. Dopo l’introduzione iniziale dal 1° luglio 2022 per le partite IVA forfettarie con redditi o retribuzioni superiori a 25.000 euro, tutti gli esoneri residui sono cessati a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, gli individui precedentemente esentati da questo obbligo, come specificato dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, sono ora obbligati a rispettarlo. Questo include:
Regime Forfettario 2024
Sia le imprese esistenti che quelle nuove, in campo artistico o professionale, possono accedere a questo regime, purché nell’anno precedente abbiano generato ricavi o ricevuto compensi inferiori a 85.000 euro e che le spese correlate a collaboratori, sia per lavoro accessorio che dipendente, inclusi quelli assunti per progetti specifici, siano state mantenute.
Chi potrebbe non qualificarsi per la tassazione agevolata del Regime Forfettario 2024? I requisiti
Il Regime Forfettario non può essere applicato alle persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali o forfetari per il calcolo del reddito, così come ad individui non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato che fa parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che garantisce uno scambio di informazioni adeguato e che generano in Italia almeno il 75% del loro reddito totale. Altresì, non sono idonei coloro che effettuano principalmente o esclusivamente operazioni di vendita di immobili o terreni edificabili o nuovi veicoli di trasporto.
Fatturazione elettronica obbligatoria e l’esterometro
L’e-fattura è una necessità anche per le partite IVA più piccole, mantenendo la proibizione per i servizi medici che resterà in vigore anche nel 2024. L’arrivo dell’e-fattura richiede un aggiustamento ai tempi di invio attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e gli obblighi correlati. L’esterometro è uno di questi, e per le transazioni internazionali a partire dal 1° gennaio 2024, sarà essenziale inviarli all’Agenzia delle Entrate per tutte le partite IVA forfetarie.
In quanto ai tempi, ci sono alcune differenze a seconda del tipo di operazione:
Questo dovere si estenderà alle partite IVA forfetarie a partire dal 1° gennaio 2024, inclusi coloro che sono appena entrati nell’elenco di coloro obbligati a emettere fatture elettroniche, un punto già sottolineato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2022.
Il piano biennale, cosa prevede?
L’Agenzia delle Entrate sta per lanciare una rivoluzione fiscale con il piano biennale di concordato preventivo, coinvolgendo sia i contribuenti forfettari che coloro che usufruiscono della flat tax. Questa innovativa proposta consente di anticipare le imposte per il biennio 2024-2025, ma richiede l’invio di dati specifici, soprattutto per i titolari di partita IVA con regime forfettario.
Il processo coinvolge la preparazione di proposte tramite programmi informatici, con scadenza entro il 15 marzo (aprile per il 2024). Dettagli sui dati da inviare saranno definiti successivamente, ma si sa che i dati RS della dichiarazione dei redditi saranno cruciali per i forfettari.
Il futuro è in attesa di provvedimenti futuri e di un decreto attuativo del MEF. Tuttavia, è certo che l’introduzione di queste modifiche comporterà nuovi doveri e obblighi, limitando alcune misure di semplificazione per le Partite IVA più piccole. Chiariamo il quadro: le modifiche in arrivo comporteranno nuovi doveri e obblighi.
Compensazioni per le partite iva cessate d’ufficio
Il nuovo comma 15-bis.3, articolo 35 del Decreto Presidenziale 633/1972 stabilisce che le implicazioni del provvedimento di cessazione dell’IVA, emesso dall’Agenzia delle Entrate, si applicano anche a coloro che hanno richiesto la chiusura della partita IVA nei 12 mesi antecedenti alla notifica del provvedimento. Di conseguenza, la recente legge di Bilancio, come già avvenuto con la legge 197/2022, rafforza le misure contro la proliferazione di IVA false o inattive. Le norme di riferimento si trovano nel comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del DPR 633/1972, introdotto con l’articolo 1, comma 148, e seguenti della legge 197/2022. L’Agenzia delle Entrate è quindi autorizzata a esaminare anche le partite IVA per le quali è stata presentata una richiesta di cessazione nei 12 mesi precedenti, se è stato emesso un provvedimento che conferma l’esistenza delle condizioni per la cessazione. I controlli sono condotti attraverso analisi di rischio avanzate, a seguito delle quali i soggetti passivi IVA possono essere invitati a presentarsi negli uffici per esibire, se obbligatorio, le proprie scritture contabili. Se il contribuente presenta alla reparto “documenti appropriati”, può dimostrare che non esistono i rischi precedentemente contestati.
Le penalità previste
Se il contribuente non compare di persona o se l’esame dei documenti presentati risulta negativo, sarà applicata una penalità specifica in conformità con l’articolo 11, paragrafo 7-quater, del Dlgs 471/1997 e la partita Iva sarà revocata. L’opzione di riaprire la partita Iva, indipendentemente da ogni richiesta fatta entro l’anno precedente, si applica solamente dopo aver ottenuto una polizza di garanzia o una fideiussione bancaria di tre anni con un valore non inferiore a 50.000 euro, se la partita Iva è stata precedentemente chiusa a seguito di tale revoca. La compensazione “orizzontale” dei debiti con F24 sarà inoltre proibita a partire dalla data di notifica della decisione di esclusione.
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